PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Museo del Palio di Asti).

      1. È istituito il Museo del Palio di Asti, di seguito denominato «Museo», con sede in Asti.
      2. Per l'istituzione e il funzionamento del Museo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2007 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008.

Art. 2.
(Compiti del Museo).

      1. Al Museo sono attribuiti i seguenti compiti:

          a) raccogliere, conservare, catalogare, restaurare ed esporre il materiale riguardante il Palio di Asti e la sua evoluzione storica, con particolare riferimento alle relazioni con le trasformazioni politiche, sociali, culturali ed economiche della città di Asti e del territorio;

          b) raccogliere, conservare, catalogare ed esporre materiale attinente al cavallo, alle sue attività e al profondo legame con l'uomo prodotto dalla cultura paliofila e astigiana;

          c) trasmettere, attraverso la realizzazione di percorsi multisensoriali, i valori storici, culturali ed emozionali propri del Palio di Asti e della sua secolare tradizione;

          d) promuovere attività didattiche e iniziative culturali, volte alla riscoperta e alla valorizzazione delle tradizioni medioevali e delle radici storiche del territorio, rivolte in particolare alle giovani generazioni;

 

Pag. 5

          e) promuovere iniziative, riconoscimenti e incontri di natura scientifica, nazionali e internazionali, sul tema della salvaguardia e della tutela del benessere equino;

          f) sostenere l'opera e le iniziative culturali, aggregative e sociali promosse sul territorio dalle realtà associative partecipanti al Palio di Asti.

      2. Per le finalità di cui al comma 1, il Museo instaura rapporti di collaborazione con fondazioni, associazioni e musei che svolgono attività di valorizzazione di manifestazioni storiche e di tradizioni medioevali.

Art. 3.
(Organizzazione del Museo).

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali adotta, con proprio decreto, sentito il consiglio comunale di Asti, il regolamento recante norme sulla struttura e sul funzionamento del Museo.

Art. 4.
(Riconoscimento del Palio di Asti).

      1. Il Palio di Asti, che si svolge ogni anno la terza domenica di settembre, è riconosciuto, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, quale manifestazione di rilievo nazionale per i valori storici, culturali e sociali di cui è portatore, nonché per la natura di autentica tradizione popolare italiana.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2007 e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede,

 

Pag. 6

per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. A decorrere dall'anno 2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.