1. È istituito il Museo del Palio di Asti, di seguito denominato «Museo», con sede in Asti.
2. Per l'istituzione e il funzionamento del Museo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2007 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008.
1. Al Museo sono attribuiti i seguenti compiti:
a) raccogliere, conservare, catalogare, restaurare ed esporre il materiale riguardante il Palio di Asti e la sua evoluzione storica, con particolare riferimento alle relazioni con le trasformazioni politiche, sociali, culturali ed economiche della città di Asti e del territorio;
b) raccogliere, conservare, catalogare ed esporre materiale attinente al cavallo, alle sue attività e al profondo legame con l'uomo prodotto dalla cultura paliofila e astigiana;
c) trasmettere, attraverso la realizzazione di percorsi multisensoriali, i valori storici, culturali ed emozionali propri del Palio di Asti e della sua secolare tradizione;
d) promuovere attività didattiche e iniziative culturali, volte alla riscoperta e alla valorizzazione delle tradizioni medioevali e delle radici storiche del territorio, rivolte in particolare alle giovani generazioni;
e) promuovere iniziative, riconoscimenti e incontri di natura scientifica, nazionali e internazionali, sul tema della salvaguardia e della tutela del benessere equino;
f) sostenere l'opera e le iniziative culturali, aggregative e sociali promosse sul territorio dalle realtà associative partecipanti al Palio di Asti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Museo instaura rapporti di collaborazione con fondazioni, associazioni e musei che svolgono attività di valorizzazione di manifestazioni storiche e di tradizioni medioevali.
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali adotta, con proprio decreto, sentito il consiglio comunale di Asti, il regolamento recante norme sulla struttura e sul funzionamento del Museo.
1. Il Palio di Asti, che si svolge ogni anno la terza domenica di settembre, è riconosciuto, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, quale manifestazione di rilievo nazionale per i valori storici, culturali e sociali di cui è portatore, nonché per la natura di autentica tradizione popolare italiana.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2007 e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede,